L’attività è regolata dalla legge regionale n. 3/2009 art. 41, dal DGR n. 1816 del 07/11/17 e relativo allegato A, dal TU 81/2008 smi e successivi Accordi Stato/Regioni.
Il tirocinio è un’esperienza formativa che si svolge in un ambiente di lavoro. Per la validità del tirocinio vi deve essere la contemporanea presenza, oltre del tirocinante, del soggetto ospitante che mette a disposizione un ambiente di lavoro per la realizzazione dell’esperienza e la presenza del soggetto promotore del tirocinio che svolge la funzione di garante dell’esperienza formativa, del fatto che l’esperienza sia utile ai fini del conseguimento di apprendimenti professionali.
Sono regolate 3 diverse tipologie di tirocinio che si distinguono sulla base delle caratteristiche proprie del tirocinante e correlativamente del soggetto che può svolgere la funzione di soggetto promotore:
- Tirocinio formativo e di orientamento destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo di studi da non più di 12 mesi
- Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo destinato a persone in età lavorativa
- Tirocini estivi di orientamento destinato a studenti
Per attivare un tirocinio, il primo adempimento è la sottoscrizione tra il soggetto ospitante e soggetto promotore di una convenzione nella quale i due soggetti si comunicano il possesso dei requisiti per svolgere la propria funzione, si richiamano i reciproci obblighi e si assumono i relativi impegni. Successivamente occorre predisporre un progetto formativo individuale con la collaborazione del tirocinante, nel quale si precisano tutti gli elementi propri dell’esperienza, copertura assicurativa, indennità di partecipazione e soprattutto obiettivi e contenuti formativi. Il progetto formativo, come pure la comunicazione di avvio del tirocinio devono essere caricate sul sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Il soggetto ospitante è tenuto a predisporre, per ogni tirocinante, un dossier delle evidenze, un fascicolo nel quale raccoglie ogni documentazione utile per la valutazione del percorso di tirocinio. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio che, sulla base di quanto previsto sul progetto formativo e quanto presente nel dossier, si comunicano le attività che il tirocinante ha svolto nel periodo e le competenze eventualmente acquisite. Il tirocinio può prevedere una durata massima di 6 mesi, salvo deroghe particolari.
Il soggetto promotore è chiamato però a valutare la congruità del periodo di tirocinio con gli obiettivi formativi. Importanti novità sulla disciplina dei tirocini sono state introdotte dalla Giunta regionale con la DGR 1816 del 7 novembre 2017, in ottemperanza all’impegno assunto in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome con la sottoscrizione dell’accordo del 25 maggio 2017 “Linee guida in materia di tirocini”, in tema di limiti numerici, ripetibilità del tirocinio, orario minimo, tutorato, indennità di partecipazione e controlli e sanzioni.
Non sono disciplinati dalla Regione i tirocini curriculari, i tirocini per l’accesso alle professioni, mentre sono disciplinati con altra deliberazione i tirocini di inclusione sociale (DGR 1406/2016) e i tirocini per migranti extracomunitari (DGR 1150/2013).
Tirocinio formativo e di orientamento
Soggetti promotori:
- Istituzioni scolastiche (limitatamente ai propri ex-allievi)
- Organismi di formazione professionale accreditati (limitatamente ai propri ex-allievi)
- Università
- ITS (limitatamente ai propri ex-allievi)
Tirocinanti:
- Le persone neo qualificate, neo diplomate, neo laureate, neo dottorate
Durata:
- da 2 a massimo 6 mesi, proroghe comprese
Ripetibilità:
- il tirocinio è unico e non ripetibile
Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo
Soggetti promotori:
- Servizi per l’Impiego delle Province
- Organismi accreditati ai servizi per il lavoro, solo quando il tirocinio è previsto in un Piano di Azione Individuale
- ANPAL
- Università
- ULSS, solo se il tirocinio è all’interno di un percorso terapeutico e/o riabilitativo
- Le cooperative sociali di tipo A iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali, solo se il tirocinio è all’interno di percorsi di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo
Tirocinanti e durata:
- Disoccupati / Inoccupati: da 2 mesi a massimo 6 mesi proroghe comprese (eccetto per ospitanti che operano stagionalmente per i quali la durata minima è 1 mese.
- Lavoratori sospesi e/o a rischio disoccupazione
- Disabili: massimo 18 mesi, proroghe comprese (elevabili a 24 mesi per soggetti art.11 L.68/99)
- Soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi
- Categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese
- Minori in dispersione scolastica
Ripetibilità:
- è possibile ripetere il tirocinio per soggetti disabili o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici che hanno in carico la persona.
Tirocini estivi di orientamento
Tirocinanti:
- Studenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione
Soggetti promotori:
- Servizi per l’Impiego delle Province
- Organismi di formazione professionale accreditati (limitatamente ai propri studenti)
- Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie (limitatamente ai propri studenti)
Durata:
- da 14 gg a massimo 3 mesi proroghe comprese
Ripetibilità:
- è possibile ripetere il tirocinio l’anno successivo.
In base a questa nuova disciplina, quindi, ENAIP Veneto può, in quanto "Organismo di formazione professionale accreditato ai sensi della L.R. 19/02" e "Organismo iscritto nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro" PROMUOVERE:
- tirocini formativi e di orientamento (limitatamente ai ns. ex allievi)
- tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio)
- tirocini estivi di orientamento (limitatamente ai ns. allievi che abbiano assolto all’obbligo di istruzione).