Contributo regionale "Buono Libri" e contenuti didattici alternativi: CLICCA PER SCARICARE LA LOCANDINA
ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2023-2024
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 31 luglio 2023 è stato approvato l’Avviso per l’individuazione dei beneficiari del contributo “Buono-Libri e contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico-formativo 2023-2024, in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27.
ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2022-2023
Si comunica che sono stati liquidati gli importi del contributo regionale “Buono-Libri, per l’anno scolastico-formativo 2022/2023, in favore dei Comuni.
Con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1342 del 28/11/2022 è stato assegnato il contributo regionale Buono Libri dell’anno scolastico formativo 2022-2023.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 26/07/2022 è stato approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico-formativo 2022-2023. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27.
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AVVISO PER I COMUNI
La Legge Regionale 27/04/2012, n. 16: Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985 n. 31 “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni ha modificato l’art. 15 della L.R. n. 31/1985 ed ha stabilito, all’art.1, che il comune sul quale ricade l’obbligo della fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola primaria è “quello di residenza anagrafica dello studente”.
Si ritiene che la data di riferimento per l’individuazione del Comune tenuto a fornire gratuitamente i libri della scuola primaria, sia il giorno di inizio dell’anno scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con parere del 10/02/2014, prot. n. 817, ha ritenuto che, se lo studente ha ottenuto una prima fornitura gratuita dei libri di testo e poi cambia scuola:
1) non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico;
2) in caso di disagiata situazione economica della famiglia dello studente, l’Istituzione scolastica deve consentire allo studente, mediante deliberazione del Consiglio di classe, di conservare i libri ottenuti con la prima fornitura gratuita.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 156, comma 1, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e dell’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” è stata approvata la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.
In relazione all’art. 36 della succitata norma regionale, si ricorda ai Comuni che i libri i testo per gli alunni delle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2017-2018, dovranno essere forniti attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo in tal modo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.