14/01/2022
Aggiornamento NORMATIVA COVID-19: Nota congiunta Min. Istruzione e Min. Salute n. 11 del 8/1/2022 su D.L. 7/1/22
A seguito di alcuni chiarimenti da parte della Regione Veneto, si porta a conoscenza delle misure riguardanti il tracciamento dei contatti e le regole relative al rientro a scuola.
Tracciamento dei contatti
A causa dell’aumento esponenziale dei contagi legati alla pandemia epidemiologica e sue varianti, in seguito alla segnalazione di uno o più soggetti positivi, non si effettua più il tracciamento dei contatti, ma si passa direttamente alla fase del triplice scenario:
A) in presenza di 1 caso positivo in classe
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza per 5 giorni.
B) in presenza di 2 casi positivi in classe
- Per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o siano guariti da meno di 120 giorni o che abbiano ricevuto la terza dose si prevede:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza per 5 giorni
- Per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la Formazione a Distanza (FAD) per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
C) in presenza di 3 casi positivi in classe
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la FAD per la durata di 10 giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla seguente circolare:
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO:
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito ri-portate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. ab-biano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarante-na prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (da consegnare successivamente alla Scuola);
- Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dallo studente interessato. Per effetto dell’intervento legislativo, in questo specifico caso la scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Pertanto, il Direttore o suo delegato può procedere alla verifica del green pass e/o altra idonea certificazione degli studenti in presenza. Tale procedura viene peraltro applicata in analogia con la nota del Ministero dell’Istruzione nr.14 del 10 gennaio 2022
Gli studenti, dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, possono effettuare gratuitamente un tampone rapido presso le farmacie o le strutture sanitarie autorizzate, tramite la prescrizione del medico di famiglia. Tuttavia il Ministero della Salute non ha ancora provveduto a emanare i provvedimenti necessari, per cui le Farmacie in questo momento non sono in grado di agire in questo senso.
In caso di sintomi è obbligatorio contattare il Medico curante per effettuare un test.
Rientro a Scuola
I soggetti ex positivi, una volta negativizzati, rientrano a scuola con il certificato del medico curante oppure con il risultato negativo dell’ultimo tampone effettuato presso le strutture del SISP (non in farmacia).
I contatti stretti di familiari positivi rientrano presentando il risultato negativo del tampone rapido (effettuato anche in farmacia o dal medico curante) oppure il certificato medico. Coloro che si rifiutano di sottoporsi al tampone rientrano dopo 14 giorni con l’autocertificazione.
Tutta la documentazione deve essere consegnata alla Scuola e non può essere trasmessa via mail.
I contatti scolatici stretti, invece, seguono le indicazioni della nota congiunta n. 11 del 8/01/22 specificate sopra riportate nella prima pagina.
Attivazione FAD
Fermo restando che la Formazione a Distanza si attiva soltanto per gli studenti positivi al Covid, oppure in quarantena, questa è la procedura:
- Le famiglie comunicano alla Scuola la positività dello studente o il fatto che si trovi in quarantena, allegando la documentazione comprovante lo stato di positività (se positivo) o la dichiarazione sostitutiva allegata (se in isolamento) e il modulo di richiesta FAD allegati
- La Segreteria Didattica comunica alla Regione Veneto l’attivazione della FAD. se non già comunicata precedentemente
Personale Scolastico
Per i docenti della classe in cui ci sono studenti positivi viene disposto l’isolamento soltanto se hanno trascorso in aula almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore.
Sono previsti i casi seguenti:
- docenti con ciclo primario non completato: 10 giorni di quarantena e tampone rapido o molecolare finale;
- docenti vaccinati ma da più di 120 giorni: 5 giorni di quarantena e tampone rapido o molecolare finale;
- docenti vaccinati da meno di 120 giorni o con booster: nessuna quarantena ma obbligo di indossare la FFP2 e auto-sorveglianza, con tampone finale solo in presenza di sintomi.
Il nostro desiderio è di vivere la scuola nella normalità, assicurando la salvaguardia della salute di tutti, soprattutto dei soggetti più vulnerabili. Il contributo di ognuno è pertanto fondamentale.